Quantcast
Channel: ambito territoriale di caccia – Gruppo d'Intervento Giuridico odv
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2

Il GrIG chiede al Governo di far ricorso alla Corte costituzionale contro le nuove norme del Veneto che distribuiscono soldi pubblici alle associazioni venatorie e consentono di andare a caccia dove pare e piace.

0
0

Pettirosso (Erithacus rubecula)

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato (24 gennaio 2018) un’articolata istanza al Governo nazionale perché effettui ricorso davanti alla Corte costituzionale (art. 127 cost.) avverso le norme che distribuiscono soldi pubblici alle associazioni venatorie e che consentono di andare a caccia al di fuori dell’A.T.C. di destinazione contenute nella legge regionale Veneto n. 45 del 29 dicembre 2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018 per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 cost.) e delle competenze statali esclusive in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2°, lettera s, cost.).

Contestato l’art. 59, che incredibilmente stanzia 350 mila euro da destinare esclusivamente alle “associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per finanziare progetti di informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto”: saranno felici le associazioni venatorie e il loro sponsor politico, il consigliere regionale Sergio Berlato (FdI), recentemente rinviato a giudizio per una vicenda di falsi tesseramenti e forse candidato alle prossime elezioni politiche 2018, ma la norma esclude irragionevolmente qualsiasi altro soggetto dallo svolgere attività di informazione e sensibilizzazione su natura, caccia, bracconaggio.

Venezia, capanno di caccia nella Laguna Veneta

Contestato anche l’art. 67 secondo cui “i cacciatori residenti in Veneto possono esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di trenta giornate nel corso della stagione venatoria anche in Ambiti territoriali di caccia del Veneto diversi da quelli a cui risultano iscritti”, perché in palese contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 157/1992 e s.m.i. sulla gestione programmata della caccia (art. 14).   Il c.d. nomadismo venatorio è vietato perché contrario al legame cacciatore-territorio previsto dalla legge.

Sul punto esiste giurisprudenza costituzionale costante, recentemente consolidata proprio in riferimento a giudizio relativo a una norma regionale veneta.     Infatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 174 del 13 luglio 2017, ha cassato le disposizioni della legge regionale Veneto 27 giugno 2016, n. 18 per violazione delle competenze statali esclusive in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2°, lettera s, cost.).

Monte di Malo, località Cima, altana di caccia

La Corte si era espressa sul ricorso governativo sollecitato da varie istanze ecologiste, fra cui quella effettuata (11 luglio 2016) dal Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – Veneto.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica che il Governo faccia proprie le ragioni dell’uguaglianza fra cittadini e relative formazioni sociali rappresentative, nonché le ragioni della difesa della fauna selvatica poste in pericolo, ancora una volta da una norma regionale tesa a favorire gli aspetti più retrivi del mondo venatorio.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

 

 

Daino (Dama dama)

(foto M.Z., M.F., S.D., archivio GrIG)


Viewing all articles
Browse latest Browse all 2

Latest Images

Trending Articles





Latest Images